Art. 1
LItalia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede ladempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e leguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, unattività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con lordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
Lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese leffettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto dasilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa lestradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11
LItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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