Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulleguaglianza morale e giuridica
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dellunità
familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e ladempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, linfanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
Larte e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sullistruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per lammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per labilitazione
allesercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
Listruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
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