Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.Allelezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta
ha un solo delegato.
Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dellassemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni detà e goda dei diritti
civili e politici.
Lufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
Lassegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
lunità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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