Sezione I - Il Consiglio dei Ministri
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o dentrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene lunità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
lattività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede allordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione dei
ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità
dellamministrazione.
Nellordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto discriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari allestero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha liniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nellamministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura lindipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
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