Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sullordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo allamministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate..
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dellordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sullordinamento giudiziario può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati allufficio di consiglieri di cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni desercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dallordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere lazione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sullordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sullordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura lindipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano allamministrazione della giustizia.
Art. 109.
Lautorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia lorganizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la
sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e linterrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dellaccusa e lacquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione della prova. La colpevolezza dellimputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
allinterrogatorio da parte dellimputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo
in contraddittorio per consenso dellimputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha lobbligo di esercitare lazione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
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