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I
Con lentrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dellAssemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge
per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella allAssemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni
in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. Laccettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dellart. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze
o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del Tribunale supremo militare in relazione allarticolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano
ad osservarsi le norme dellordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nellarticolo 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti allentrata
in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dallentrata
in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino
a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di
cui le Regioni deleghino loro lesercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dallentrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui allart. 116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con lart. 6.
XI
Fino a cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dellelenco di cui allart. 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dellarticolo 132,
fermo rimanendo tuttavia lobbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga allarticolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dallentrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati lingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
LOrdine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con lentrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sullordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dallentrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
LAssemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e
sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, lAssemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.
LAssemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dellAssemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale
di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto lanno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
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